PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA MOBILITÀ MOTOCICLISTICA

Art. 1.
(Fondo per il sostegno alla mobilità motociclistica).

      1. È istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il Fondo per il sostegno alla mobilità motociclistica, di seguito denominato «Fondo», destinato al finanziamento dei progetti promossi da regioni, comuni, province e città metropolitane, a favore dell'incentivazione e del sostegno della mobilità dei motocicli e dei ciclomotori nel proprio ambito territoriale.
      2. Il Fondo finanzia i progetti di cui al comma 1 attraverso un contributo a fondo perduto dello Stato pari al 60 per cento dell'investimento effettuato dalla regione, comune, provincia o città metropolitana per la loro realizzazione e per una somma comunque non eccedente un milione di euro. Le amministrazioni proponenti si impegnano a reperire i fondi necessari al finanziamento della quota residua.
      3. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Ripartizione delle risorse).

      1. I progetti di cui all'articolo 1, comma 1, devono avere ad oggetto azioni, iniziative o interventi volti a incentivare:

          a) la sicurezza stradale;

 

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          b) l'educazione stradale all'uso di ciclomotori e di motocicli;

          c) l'educazione ambientale, con particolare attenzione ai metodi di riduzione delle emissioni e del consumo di carburante;

          d) gli usi socialmente utili di ciclomotori e di motocicli;

          e) la promozione di eventi sportivi motociclistici;

          f) la mobilità urbana motociclistica;

          g) il turismo motociclistico, di seguito denominato «mototurismo».

      2. I fondi assegnati a ciascun progetto sono erogati in più soluzioni sulla base dello stato di avanzamento del progetto.
      3. Le modalità di erogazione dei finanziamenti sono stabilite dal Ministro dei trasporti nei bandi di cui all'articolo 3.
      4. Le risorse del Fondo non impegnate in ciascun esercizio finanziario sono mantenute nel bilancio dello Stato per l'anno successivo, con imputazione all'unità previsionale di base corrispondente al Fondo, in aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dalla legislazione vigente.

Art. 3.
(Bandi).

      1. Per la partecipazione ai progetti di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero dei trasporti porta a conoscenza delle amministrazioni interessate appositi bandi, che indicano:

          a) gli obiettivi generali;

          b) gli obiettivi specifici;

          c) i destinatari;

          d) le modalità di finanziamento;

          e) le modalità di presentazione delle domande;

 

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          f) i criteri di valutazione delle domande;

          g) le regole tecniche di riferimento.

      2. Gli avvisi di cui al comma 1 sono emanati con cadenza annuale.
      3. I progetti possono essere realizzati anche mediante la partecipazione congiunta di più amministrazioni locali.
      4. Per la valutazione dei progetti è istituita, con decreto del Ministro dei trasporti, una commissione composta dai rappresentanti delle associazioni dei motociclisti e da tredici esperti, dotati di adeguata qualificazione professionale, di cui sette, compreso il presidente, individuati dallo stesso Ministro, tre designati dalle regioni e tre dagli enti locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La commissione valuta i progetti in base ai criteri indicati nell'articolo 4.
      5. Nel corso dell'esame, la commissione di valutazione può richiedere ai proponenti chiarimenti sul contenuto tecnico e organizzativo dei progetti. Inoltre la commissione può suggerire eventuali modifiche e accorpamenti dei progetti presentati.
      6. A conclusione delle procedure di selezione, la commissione di valutazione trasmette gli atti al Ministro dei trasporti, in base anche alla disponibilità di fondi prevista dagli avvisi di cui al comma 1, può richiedere modifiche, accorpamenti o variazioni della quota da finanziare dei progetti, approva i progetti ammessi al finanziamento e ne dà comunicazione allo stesso Ministro dei trasporti.
      7. I fondi per il finanziamento dei progetti sono trasferiti alle regioni e agli enti locali interessati con decreto del Ministro dei trasporti.
      8. I decreti di cui al comma 7 sono emanati entro quindici giorni dalla data di approvazione dei progetti.

Art. 4.
(Criteri per la valutazione dei progetti).

      1. I progetti sono selezionati solo se conformi alle indicazioni e agli obiettivi generali individuati nell'articolo 2, comma 1.

 

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      2. I progetti devono attenersi ai seguenti criteri generali:

          a) promuovere servizi ai cittadini e, in particolar modo, a coloro che utilizzano ciclomotori e motocicli, realizzabili anche attraverso l'integrazione fra diverse amministrazioni locali;

          b) favorire la collaborazione tra settore pubblico e settore privato;

          c) prevedere la realizzazione, ove possibile, di opere stabili e durature;

          d) prevedere una scansione temporale della realizzazione dell'opera, dell'iniziativa o dell'intervento;

          e) prevedere idonee forme di promozione e divulgazione;

          f) prevedere l'attinenza del progetto a uno o più degli obiettivi generali di cui al comma 1;

          g) garantire l'adeguatezza degli interventi, delle azioni o delle iniziative a raggiungere le finalità perseguite dalla presente legge;

          h) assicurare il miglioramento della qualità dei servizi erogati da regioni, comuni, province e città metropolitane nei confronti degli utilizzatori di ciclomotori e di motocicli.

      3. Ulteriori criteri rispetto a quelli stabiliti dal comma 2 del presente articolo possono essere individuati dal Ministero dei trasporti in relazione agli obiettivi specifici indicati nei bandi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b).

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

      1. A decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono aumentate le aliquote previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le im

 

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poste sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, concernenti i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 30 milioni di euro annui da destinare all'attuazione delle disposizioni del presente capo.

Capo II
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N.  285, SULLA DISCIPLINA DEI MOTOCICLI E DEI CICLOMOTORI

Art. 6.
(Abrogazione delle norme sulla confisca dei ciclomotori).

      1. Il comma 2-sexies dell'articolo 213 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 7.
(Introduzione dei punti per il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori).

      1. Dopo il comma 1-quinquies dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono inseriti i seguenti:

      «1-sexies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al certificato di idoneità previsto per la guida di ciclomotori, di cui al comma 1-ter, è attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'apposita sezione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida prevista dagli articoli 225 e 226, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella di cui all'articolo 126-bis, a seguito della comunicazione alla citata anagrafe nazionale della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa ovvero di una delle norme di comportamento

 

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previste dal titolo V, indicate nella tabella medesima. L'indicazione del punteggio relativo a ogni violazione deve risultare dal verbale di contestazione.
      1-septies. Per l'accertamento e per la decurtazione del punteggio ai sensi del comma 1-sexies del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 126-bis».

Art. 8.
(Equiparazione della patente di guida di categoria A ai fini della decurtazione dei punti).

      1. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «di categoria B o superiore» sono soppresse.

Art. 9.
(Rimorchi).

      1. Il comma 1 dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «1. I rimorchi sono veicoli destinati ad essere trainati dai motoveicoli di cui all'articolo 53, ad eccezione di quelli di cui alla lettera h) del comma 1 di tale articolo, dagli autoveicoli di cui all'articolo 54 nonché dai filoveicoli di cui all'articolo 55, ad esclusione degli autosnodati».

Art. 10.
(Riduzione delle sanzioni pecuniarie per la violazione dei divieti di fermata e di sosta).

      1. All'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «7-bis. Qualora le infrazioni indicate nel presente articolo siano commesse da motoveicoli a due ruote di cui all'articolo 53, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è ridotta di un terzo».

 

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Art. 11.
(Circolazione dei motocicli sulle corsie per la sosta di emergenza).

      1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Il divieto tuttavia non si applica ai motocicli a due ruote qualora procedano a velocità moderata e non costituiscano intralcio ai mezzi di soccorso».

Art. 12.
(Modifica delle limitazioni alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali).

      1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 175 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «150 cc» sono sostituite dalle seguenti: «100 cc».

Art. 13.
(Soppressione del divieto di trasporto di persone sui motoveicoli a due ruote).

      1. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è abrogato;

          b) al comma 7, le parole: «e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2» sono soppresse.

Capo III
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N.  285, PER LA DISCIPLINA DEI QUADRICICLI

Art. 14.
(Definizione dei quadricicli leggeri).

      1. L'articolo 52 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 52. - (Ciclomotori e quadricicli leggeri). - 1. I ciclomotori sono veicoli a

 

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motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche:

          a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;

          b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 Km/h.

      2. I ciclomotori a tre ruote possono, per costruzione, essere destinati al trasporto di merci. La massa e le dimensioni sono stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo, con decreto del Ministro dei trasporti o, in alternativa, in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'Ufficio europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministero dei trasporti, ove a ciò non osti il diritto comunitario.
      3. I quadricicli leggeri sono veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:

          a) massa a vuoto inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici;

          b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h;

          c) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se ad accensione comandata;

          d) se equipaggiati con motori ad accensione spontanea, potenza massima netta inferiore o uguale a 4 kW;

          e) se equipaggiati con motore elettrico, potenza nominale continua massima inferiore o uguale a 4 kW.

      4. Ai fini del presente codice i quadricicli leggeri sono equiparati ai ciclomotori.
      5. Le caratteristiche dei veicoli di cui al presente articolo devono risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione di tali caratteristiche e le modalità per il controllo delle medesime, nonché le prescrizioni tecniche atte a evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione.

 

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      6. I veicoli di cui al presente articolo, qualora superino il limite stabilito per una delle caratteristiche indicate nel medesimo articolo, sono considerati motoveicoli».

Art. 15.
(Sosta negli spazi destinati ai motoveicoli a due ruote).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:

      «2-bis. Negli spazi predisposti per la sosta di motoveicoli a due ruote possono sostare, parallelamente agli altri veicoli, anche i quadricicli leggeri, i quadricicli a motore, i tricicli e i motocicli con sidecar qualora tutte le ruote si trovino all'interno dell'area definita dalla riga esterna di delimitazione dell'area di sosta».

Art. 16.
(Ampliamento delle categorie di veicoli che possono essere adibiti al servizio di noleggio con conducente).

      1. All'articolo 85 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. Possono essere destinati a effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:

              a) i motocicli con e senza sidecar;

              b) le motocarrozzette;

              c) i tricicli;

              d) i quadricicli;

              e) le autovetture;

              f) gli autobus;

 

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              g) i motoveicoli e gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;

              h) i veicoli a trazione animale»;

          b) al comma 4, le parole: «un'autovettura adibita» sono sostituite dalle seguenti: «un veicolo adibito».

Art. 17.
(Ampliamento delle categorie di veicoli che possono essere adibiti al servizio di piazza).

      1. All'articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la parola: «autovetture» è sostituita dalla seguente: «veicoli»;

          b) alla rubrica, la parola: «autovetture» è sostituita dalla seguente: «veicoli».

Art. 18.
(Modifiche alle norme in materia di certificato di abilitazione professionale per il servizio di noleggio con conducente e di taxi).

      1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 8, le parole: «per guidare tricicli» sono sostituite dalle seguenti: «per guidare motocicli, tricicli»;

          b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

      «8-bis. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria A, B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di veicoli adibiti a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10».